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Fornitore vs Deployer: chi deve fare cosa secondo l'EU AI Act?

L'EU AI Act distingue chiaramente tra fornitori e deployer. Entrambi hanno obblighi diversi – ma una responsabilità condivisa. Questa guida chiarisce i ruoli.

Aggiornato: Febbraio 20269 min di lettura

I due ruoli principali nell'EU AI Act

Il Regolamento (UE) 2024/1689 definisce due attori centrali nella catena del valore dell'IA:

  • Fornitore – Chiunque sviluppi o faccia sviluppare un sistema di IA e lo immetta sul mercato con il proprio nome (Art. 3(3))
  • Deployer – Chiunque utilizzi un sistema di IA sotto la propria autorità (Art. 3(4))

Chi è il fornitore?

Art. 3(3) EU AI Act: Una persona fisica o giuridica che sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio.

Fornitori tipici:

  • Aziende software che sviluppano prodotti di IA
  • Startup tecnologiche con soluzioni SaaS basate sull'IA
  • Aziende che addestrano un modello di IA e lo offrono come API
  • Aziende che modificano sostanzialmente un sistema di IA esistente (Art. 25) – diventando così fornitore

Chi è il deployer?

Art. 3(4) EU AI Act: Una persona fisica o giuridica che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità – salvo nell'ambito di un'attività personale e non professionale.

Deployer tipici:

  • Una banca che utilizza un sistema di credit scoring di terzi
  • Un dipartimento HR che utilizza uno strumento di IA per la selezione dei candidati
  • Un ospedale che impiega una soluzione diagnostica basata sull'IA
  • Un'autorità pubblica che utilizza un sistema di IA per le decisioni in materia di assistenza sociale

Confronto degli obblighi

ObbligoFornitore (Art. 16)Deployer (Art. 26)
Sistema di gestione dei rischi (Art. 9)Sì – istituire e mantenereNo
Governance dei dati (Art. 10)No
Documentazione tecnica (Art. 11)Sì – creare e aggiornareNo (ma può richiederne l'accesso)
Conservazione dei registri (Art. 12)Sì – abilitare i log di sistemaSì – conservare i log
Trasparenza (Art. 13)Sì – istruzioni per l'usoSì – obbligo di informare le persone interessate
Sorveglianza umana (Art. 14)Sì – consentireSì – esercitare
FRIA (Art. 27)NoSì (enti pubblici, credit scoring, HR)
Valutazione di conformità (Art. 43)No
Marcatura CE (Art. 48)No
Registrazione nella banca dati UE (Art. 49)
Segnalazione degli incidenti (Art. 62)

Quando un deployer diventa fornitore?

L'Art. 25 EU AI Act definisce i casi importanti:

  1. Modifica sostanziale – Il deployer modifica sostanzialmente un sistema di IA ad alto rischio
  2. Proprio nome/marchio – Il deployer immette il sistema sul mercato con il proprio nome
  3. Cambio di finalità – Il sistema viene utilizzato per una finalità ad alto rischio non prevista dal fornitore

In questi casi, il deployer assume tutti gli obblighi del fornitore – inclusa la documentazione tecnica e la valutazione di conformità.

Guida decisionale: siete fornitore o deployer?

  1. Avete sviluppato il sistema di IA o ne avete commissionato lo sviluppo? → Fornitore
  2. Lo immettete sul mercato con il vostro nome/marchio? → Fornitore
  3. Avete modificato sostanzialmente un sistema esistente? → Fornitore (Art. 25)
  4. Utilizzate un sistema di terzi senza modifiche sostanziali? → Deployer

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  • Come fornitore, ricevete: Documentazione tecnica (Allegato IV), avviso di trasparenza (Art. 13), e una FRIA se necessario
  • Come deployer, ricevete: FRIA (Art. 27), avviso di trasparenza (Art. 26), e indicazioni sulla collaborazione con il fornitore

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