Vai al contenuto

EU AI Act nel settore finanziario

Valutazione del merito creditizio, tariffazione assicurativa e rilevamento delle frodi – il settore finanziario è particolarmente interessato dall'EU AI Act. L'Allegato III n. 5(a) classifica esplicitamente il credit scoring basato sull'IA come sistema ad alto rischio.

Aggiornato: Febbraio 202610 min di lettura

Perché il settore finanziario è al centro dell'attenzione

L'Allegato III n. 5(a) del Regolamento (UE) 2024/1689 classifica esplicitamente i sistemi di IA per la valutazione del merito creditizio delle persone fisiche come ad alto rischio. È escluso unicamente il rilevamento delle frodi finanziarie.

Inoltre, i sistemi di IA per la valutazione dei rischi e la determinazione dei prezzi nelle assicurazioni vita e malattia rientrano nell'Allegato III n. 5(b).

Sistemi di IA ad alto rischio nel settore finanziario

ApplicazioneAnnex IIIAlto rischio?
Credit scoring delle persone fisicheNr. 5(a)
Valutazione del merito creditizioNr. 5(a)
Tariffazione assicurativa (vita/malattia)Nr. 5(b)
AML/KYC-ScreeningNo (rilevamento frodi)
Trading algoritmicoNo (nessuna persona fisica interessata)
Chatbot di assistenza clientiNo (Art. 50 obbligo di trasparenza)

Interazione normativa

I fornitori di servizi finanziari devono attuare l'EU AI Act nel contesto della regolamentazione finanziaria esistente:

  • MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) – Requisiti per il trading algoritmico, best execution per i sistemi di IA
  • CRD/CRR – Modelli di rischio di credito e rating interni
  • Solvency II – IA nel settore assicurativo (valutazione dei rischi, tariffazione)
  • DORA (Regolamento (UE) 2022/2554) – Resilienza operativa digitale, gestione dei rischi ICT
  • GDPR – Decisioni individuali automatizzate (Art. 22 GDPR) nelle decisioni di credito

Sorveglianza del mercato: la BaFin come autorità principale

Ai sensi dell'Art. 74 EU AI Act, le autorità settoriali sono le principali responsabili per il settore finanziario:

PaeseAutorità principaleAutorità orizzontale
GermaniaBaFinBundesnetzagentur
AustriaFMARTR
Paesi BassiAFM/DNBACM
FranciaACPR/AMFARCOM

Obbligo di FRIA per il credit scoring

L'Art. 27(1)(b) EU AI Act obbliga esplicitamente i deployer di sistemi di IA ai sensi dell'Allegato III n. 5(a) – ossia i sistemi di credit scoring – a condurre una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA).

Ciò si applica indipendentemente dal fatto che il deployer sia un ente pubblico o privato. La FRIA deve analizzare specificamente i rischi di discriminazione nelle decisioni di credito.

Obblighi di documentazione per l'IA finanziaria

  • Documentazione tecnica – I fornitori di IA per il credit scoring devono documentare tutte le 13 sezioni dell'Allegato IV
  • Avviso di trasparenza – I mutuatari devono essere informati del coinvolgimento dell'IA nella decisione
  • FRIA – I deployer devono valutare i rischi per i diritti fondamentali (non discriminazione ai sensi dell'Art. 21 della Carta dell'UE)
  • Art. 22 GDPR – Diritto di informazione – Il diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate continua ad applicarsi in parallelo

Prossimi passi

  1. Inventario – Identifichi tutti i sistemi di IA nel credito, nello scoring e nelle assicurazioni
  2. Verifica dei rischi – Utilizzi la verifica gratuita dei rischi
  3. Requisiti BaFin – Esamini le circolari attuali della BaFin sull'IA nei servizi finanziari
  4. Documentazione Generi bozze di conformità con contesto specifico del settore

Generi subito bozze di conformità per l'IA finanziaria →

Bozze di conformità

FRIA, documentazione tecnica e avviso di trasparenza – bozze generate dall'IA in pochi minuti.

Genera le bozze

Pronti per la conformità EU AI Act?

Documenti di conformità generati dall'IA come solida base di lavoro per Lei o i Suoi avvocati.

EU AI Act nel settore finanziario | AIvunera