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Creare una FRIA: guida secondo l'art. 27 EU AI Act

La valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) è richiesta ai sensi dell'art. 27 per i deployer di determinate categorie di IA ad alto rischio (enti pubblici, prestatori di servizi pubblici e determinati sistemi dell'allegato III). Questa guida vi mostra passo dopo passo come creare una FRIA secondo l'art. 27 del regolamento (UE) 2024/1689.

Aggiornato: Marzo 202612 min di lettura

Che cos'è una FRIA?

La Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) – in italiano: valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali – è un documento richiesto ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act) per i deployer di determinate categorie di IA ad alto rischio – in particolare enti pubblici, prestatori di servizi pubblici e determinati sistemi dell'allegato III.

La FRIA valuta l'impatto di un sistema di IA sui diritti fondamentali delle persone interessate – in particolare la non discriminazione, la protezione dei dati, la dignità umana e i diritti procedurali ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Chi deve creare una FRIA?

Ai sensi dell'art. 27, paragrafo 1, EU AI Act, i seguenti deployer devono effettuare una FRIA prima della messa in servizio di un sistema di IA ad alto rischio:

  • Organismi di diritto pubblico – autorità pubbliche, amministrazioni, agenzie governative
  • Deployer privati che forniscono servizi pubblici – ad es. nel settore sanitario, dell'istruzione, delle infrastrutture
  • Deployer di sistemi di IA di cui all'allegato III, punto 5, lettera b) – valutazione della solvibilità e credit scoring
  • Deployer di sistemi di IA di cui all'allegato III, punto 4 – occupazione, gestione del personale e accesso al lavoro autonomo

Contenuti obbligatori di una FRIA secondo l'art. 27

L'art. 27, paragrafo 3, EU AI Act definisce i contenuti minimi:

  1. Descrizione dei processi del deployer – Come viene integrato il sistema di IA nei processi esistenti?
  2. Periodo e frequenza di utilizzo – Con quale frequenza e per quanto tempo viene utilizzato il sistema?
  3. Categorie di persone interessate – Chi è direttamente o indirettamente interessato? Attenzione particolare ai gruppi vulnerabili.
  4. Rischi specifici di danno – Quali rischi concreti esistono per i diritti fondamentali delle persone interessate?
  5. Descrizione della sorveglianza umana – Chi sorveglia il sistema? Quali possibilità di intervento esistono?
  6. Misure di mitigazione dei rischi – Misure tecniche e organizzative per i rischi identificati

Passo dopo passo: creare una FRIA

Passo 1: identificare e classificare il sistema di IA

Descrivete il vostro sistema di IA con precisione: quale finalità ha? In quale ambito di applicazione viene utilizzato? In quale categoria dell'allegato III rientra?

Passo 2: identificare i diritti fondamentali interessati

Esaminate sistematicamente quali diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali dell'UE potrebbero essere interessati:

  • Art. 1 – Dignità umana: la dignità delle persone interessate è preservata?
  • Art. 8 – Protezione dei dati: vengono trattati dati personali?
  • Art. 21 – Non discriminazione: esiste un rischio di discriminazione basata su sesso, etnia, età, disabilità?
  • Art. 47 – Diritto a un ricorso effettivo: le persone interessate possono contestare le decisioni?

Consultate inoltre le direttive europee antidiscriminazione pertinenti: direttiva 2000/43/CE (direttiva sull'uguaglianza razziale), direttiva 2000/78/CE (direttiva quadro sulla parità di trattamento) e direttiva 2006/54/CE (parità di trattamento in materia di occupazione).

Passo 3: analizzare i gruppi di persone interessati

Identificate tutti i gruppi di persone interessati. L'art. 27, paragrafo 3, lettera c) richiede un'attenzione particolare per i gruppi vulnerabili:

  • Minori e persone anziane
  • Persone con disabilità
  • Minoranze etniche e religiose
  • Persone in situazioni di svantaggio economico o sociale

Stimate il numero di persone interessate annualmente – questo dato è rilevante per la valutazione dei rischi e la notifica all'autorità di vigilanza.

Passo 4: effettuare la valutazione dei rischi

Per ciascun diritto fondamentale identificato, valutate:

DimensioneDescrizione
ProbabilitàQuanto è probabile una violazione dei diritti fondamentali? (Bassa / Media / Alta)
GravitàQuanto sarebbe grave l'impatto? (Bassa / Media / Grave)
ReversibilitàGli effetti possono essere invertiti?
Numero di persone interessateQuante persone sono potenzialmente interessate?

Passo 5: definire le misure di mitigazione dei rischi

Descrivete misure concrete per ciascun rischio identificato:

  • Misure tecniche: test sui bias, metriche di equità, controlli di qualità dei dati
  • Misure organizzative: formazione, politiche interne, procedure di reclamo
  • Sorveglianza umana: human-in-the-loop, human-on-the-loop, meccanismi di override

Passo 6: stabilire i processi di monitoraggio

La FRIA non è un documento una tantum – l'art. 27, paragrafo 4 richiede un aggiornamento regolare in caso di modifiche sostanziali al sistema o al suo contesto di impiego.

Passo 7: notifica all'autorità di vigilanza

Ai sensi dell'art. 27, paragrafo 5, EU AI Act, i deployer devono notificare i risultati della FRIA all'autorità di vigilanza del mercato competente. In Italia, si tratta principalmente di AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) e del Garante per la protezione dei dati personali.

Errori frequenti nella FRIA

  1. Troppo generica – La FRIA deve essere specificamente adattata al vostro sistema di IA
  2. Dimenticare i gruppi vulnerabili – L'art. 27 richiede esplicitamente la loro considerazione
  3. Nessuna stima quantitativa – Il numero di persone interessate è mancante
  4. Misure senza attribuzione – Ogni rischio necessita di contromisure concrete
  5. Creazione una tantum – La FRIA deve essere regolarmente aggiornata

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